Art. 8. 
 
  Le agevolazioni di cui all'art. 2 del presente  decreto  in  favore
dei programmi promozionali sono alternative con ogni altro  beneficio
previsto  dalle  vigenti  disposizioni,  con  esclusione  di   quello
relativo alla garanzia assicurativa. 
  Ciascuna impresa puo' ottenere il contributo per un solo  programma
e, qualora  si  tratti  di  nuovo  programma,  subordinatamente  alla
realizzazione di quello precedente. 
  Nel caso che piu' imprese presentino programmi della stessa  natura
per il medesimo settore  nella  stessa  area  geografica,  l'Istituto
nazionale per il commercio estero svolgera' ogni opportuno intervento
per associare le imprese in una iniziativa unificata; in  difetto  di
unificazione  delle  iniziative  saranno  preferite  quelle  che   si
presentino come le piu' idonee a rappresentare la produzione italiana
all'estero.