Art. 8. Le agevolazioni di cui all'art. 2 del presente decreto in favore dei programmi promozionali sono alternative con ogni altro beneficio previsto dalle vigenti disposizioni, con esclusione di quello relativo alla garanzia assicurativa. Ciascuna impresa puo' ottenere il contributo per un solo programma e, qualora si tratti di nuovo programma, subordinatamente alla realizzazione di quello precedente. Nel caso che piu' imprese presentino programmi della stessa natura per il medesimo settore nella stessa area geografica, l'Istituto nazionale per il commercio estero svolgera' ogni opportuno intervento per associare le imprese in una iniziativa unificata; in difetto di unificazione delle iniziative saranno preferite quelle che si presentino come le piu' idonee a rappresentare la produzione italiana all'estero.