Art. 9. 
 
  Entro sei mesi dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  il
Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro  del
tesoro,  determina  le   condizioni,   le   modalita'   e   i   tempi
dell'intervento dell'Istituto  nazionale  per  il  commercio  estero,
nonche' le procedure di controllo della realizzazione dei  programmi,
delle relative spese e di accertamento degli  introiti,  valutari  di
cui al primo comma del precedente art. 7.