Art. 9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, determina le condizioni, le modalita' e i tempi dell'intervento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, nonche' le procedure di controllo della realizzazione dei programmi, delle relative spese e di accertamento degli introiti, valutari di cui al primo comma del precedente art. 7.