UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge del 7 settembre 1879, num. 5069 (Serie 2ª), che nel sostituire alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma un commissario Regio assegnava il termine di due anni dalla promulgazione della legge stessa per definire le operazioni che ancora rimanevano a compiersi, termine che va a scadere col giorno 6 del prossimo mese di settembre; Visto il disegno di legge presentato d'ordine Nostro alla Camera dei deputati nella tornata del 3 luglio 1881, per chiedere che fosse data al Governo l'autorizzazione di prorogare il termine sovraccennato per un tempo non maggiore di un anno, essendo risultato che entro il termine medesimo non avrebbero potuto definirsi le operazioni di liquidazione attribuite al commissario Regio; Ritenuto che per il sopraggiunto aggiornamento della Camera dei deputati l'anzidetto disegno non pote' essere tradotto in legge; E considerato essere urgente di provvedere a che non restino interrotte le operazioni di liquidazione dell'Asse ecclesiastico di Roma, per non compromettere i gravissimi interessi che alla liquidazione medesima si collegano; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; Sentito il Consiglio dei Ministri, Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Il termine stabilito coll'art. 1° della legge 7 settembre 1879 e' prorogato a tutto il mese di settembre dell'anno 1882.