La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unita' di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara. Si intende per tara tutto cio' che avvolge o contiene la merce da vendere o e' unito ad essa e con essa viene venduto. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalla Comunita' economica europea.