Art. 2.

  Nella  vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso, da
chiunque   effettuata,   gli   strumenti  metrici  utilizzati  devono
consentire  la  visualizzazione  diretta  ed immediata del peso netto
della   merce   e   devono   essere   collocati   in  modo  che  tale
visualizzazione sia agevole per l'acquirente.
  Fatte  salve  le  norme  di cui al testo unico delle leggi metriche
approvato  con  regio  decreto 23 agosto 1890, n. 7088, l'adeguamento
degli  strumenti  per  pesare  non rispondenti ai requisiti di cui al
comma precedente e' scaglionato nell'ambito di cinque anni dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente legge, secondo i termini e i
criteri  stabiliti  con  il  decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 6.
  Gli  operatori  che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  sostituiscano  i  loro strumenti metrici con
altri  rispondenti  ai  nuovi  requisiti  prescritti e che consentano
anche  la  visualizzazione  del prezzo sono ammessi alle agevolazioni
previste dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329.
  Agli  esercenti  la vendita al minuto di merce sfusa, il cui prezzo
sia  fissato per unita' di peso, e' consentito, dalla data di entrata
in  vigore  della presente legge e non oltre il quinquennio di cui al
secondo  comma,  derogare  al  disposto dell'articolo 1, primo comma,
purche'  la  carta  da  involgere  o  gli  altri  tipi  di  involucro
eventualmente  impiegati  abbiano  un  peso  non superiore al 2,5 per
cento della merce venduta e comunque non superiore a 13 grammi.