Art. 2. Nella vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso, da chiunque effettuata, gli strumenti metrici utilizzati devono consentire la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce e devono essere collocati in modo che tale visualizzazione sia agevole per l'acquirente. Fatte salve le norme di cui al testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, l'adeguamento degli strumenti per pesare non rispondenti ai requisiti di cui al comma precedente e' scaglionato nell'ambito di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i termini e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 6. Gli operatori che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sostituiscano i loro strumenti metrici con altri rispondenti ai nuovi requisiti prescritti e che consentano anche la visualizzazione del prezzo sono ammessi alle agevolazioni previste dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329. Agli esercenti la vendita al minuto di merce sfusa, il cui prezzo sia fissato per unita' di peso, e' consentito, dalla data di entrata in vigore della presente legge e non oltre il quinquennio di cui al secondo comma, derogare al disposto dell'articolo 1, primo comma, purche' la carta da involgere o gli altri tipi di involucro eventualmente impiegati abbiano un peso non superiore al 2,5 per cento della merce venduta e comunque non superiore a 13 grammi.