Art. 3.

  La  vendita all'ingrosso delle merci, il cui prezzo sia fissato per
unita'  di  peso,  deve  essere  effettuata, da chiunque, a peso e al
netto  della tara, salvo che si tratti di prodotti che possono essere
venduti a pezzo o a collo a norma dell'articolo 6, lettera c).
  Sugli  imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti venduti a peso
netto   deve   essere   riportato  esternamente,  anche  a  mezzo  di
etichettatura,  in  aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in
vigore, il peso dell'imballaggio stesso.
  Per   determinati  prodotti  di  importazione  il  decreto  di  cui
all'articolo   6  puo'  consentire  deroghe  al  disposto  del  comma
precedente   ed   individuare   modalita'   diverse  dall'apposizione
dell'etichetta.
  Le  disposizioni  contenute  nei  commi  precedenti  hanno  effetto
decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.