Art. 5.

  Fatta  salva  l'applicazione  della  legge  penale, ove i fatti che
concretano  le  infrazioni  alle  disposizioni  della  presente legge
costituiscano  reato,  per  l'inosservanza  delle  norme  di cui agli
articoli 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 150 mila a lire 600 mila.
  Per  la  vendita  all'ingrosso la sanzione amministrativa di cui al
comma precedente e' duplicata.
  Le  stesse  sanzioni amministrative si applicano per l'inosservanza
delle norme di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 6.
  Le  sanzioni  amministrative  previste  dai  precedenti  commi sono
applicate a norma della legge 24 dicembre 1975, n. 706, ed i relativi
proventi sono devoluti all'erario.
  Il  rapporto  previsto  dall'articolo  7  della  predetta  legge 24
dicembre 1975, n. 706, deve essere presentato agli uffici provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.