Art. 6.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali di
categoria piu' rappresentative della produzione, del commercio, della
cooperazione e dei consumatori e l'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI):
a) i termini e i criteri per scaglionare nel quinquennio
l'adeguamento degli strumenti metrici;
b) gli involgenti protettivi non rientranti nella tara;
c) I prodotti che possono essere venduti a pezzo e quelli che
possono essere venduti a collo in imballaggi e confezioni
standardizzati, nonche' le caratteristiche degli imballaggi e delle
confezioni da usare nel commercio;
d) la suddivisione degli strumenti per pesare secondo le classi
di precisione, nonche' i settori merceologici di impiego degli
strumenti stessi;
e) ogni altra norma per l'esecuzione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 5 agosto 1981
PERTINI
SPADOLINI - MARCORA -
ROGNONI - DARIDA -
ALTISSIMO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA