Art. 6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali di categoria piu' rappresentative della produzione, del commercio, della cooperazione e dei consumatori e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI): a) i termini e i criteri per scaglionare nel quinquennio l'adeguamento degli strumenti metrici; b) gli involgenti protettivi non rientranti nella tara; c) I prodotti che possono essere venduti a pezzo e quelli che possono essere venduti a collo in imballaggi e confezioni standardizzati, nonche' le caratteristiche degli imballaggi e delle confezioni da usare nel commercio; d) la suddivisione degli strumenti per pesare secondo le classi di precisione, nonche' i settori merceologici di impiego degli strumenti stessi; e) ogni altra norma per l'esecuzione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Selva di Val Gardena, addi' 5 agosto 1981 PERTINI SPADOLINI - MARCORA - ROGNONI - DARIDA - ALTISSIMO Visto, il Guardasigilli: DARIDA