Art. 6. 
 
  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato
stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della  presente  legge,  sentite  le  organizzazioni   nazionali   di
categoria piu' rappresentative della produzione, del commercio, della
cooperazione e dei  consumatori  e  l'Associazione  nazionale  comuni
italiani (ANCI): 
    a)  i  termini  e  i  criteri  per  scaglionare  nel  quinquennio
l'adeguamento degli strumenti metrici; 
    b) gli involgenti protettivi non rientranti nella tara; 
    c) I prodotti che possono essere venduti a  pezzo  e  quelli  che
possono  essere  venduti  a  collo   in   imballaggi   e   confezioni
standardizzati, nonche' le caratteristiche degli imballaggi  e  delle
confezioni da usare nel commercio; 
    d) la suddivisione degli strumenti per pesare secondo  le  classi
di precisione,  nonche'  i  settori  merceologici  di  impiego  degli
strumenti stessi; 
    e) ogni altra norma per l'esecuzione della presente legge. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Selva di Val Gardena, addi' 5 agosto 1981 
 
                               PERTINI 
 
                                                SPADOLINI - MARCORA - 
                                                   ROGNONI - DARIDA - 
                                                            ALTISSIMO 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA