Art. 2.

  L'articolo 578 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Art.  578  -  (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e
morale).  -  La  madre  che  cagiona  la  morte  del  proprio neonato
immediatamente  dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il
fatto  e'  determinato  da condizioni di abbandono materiale e morale
connesse  al  parto,  e' punita con la reclusione da quattro a dodici
anni.
  A  coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica
la  reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno
agito  al  solo  scopo  di  favorire  la  madre,  la pena puo' essere
diminuita da un terzo a due terzi.
  Non  si  applicano  le  aggravanti  stabilite  dall'articolo 61 del
codice penale".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Selva di Val Gardena, addi' 5 agosto 1981

                               PERTINI

                                                   SPADOLINI - DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA