Art. 2.

  La  commissione  e'  composta  da  venti senatori e venti deputati,
scelti  rispettivamente  dal Presidente del Senato della Repubblica e
dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei
componenti  dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza
di  un  rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo
del Parlamento.
  Con  gli  stessi criteri e con la stessa procedura sara' provveduto
alle  sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni
dalla commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
  Il  presidente  della  commissione e' scelto, di comune accordo dai
Presidenti  delle  due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti
della  commissione,  tra  i  membri  dell'uno  e  dell'altro ramo del
Parlamento.
  La  commissione  elegge  nel  suo  seno  due  vicepresidenti  e due
segretari.