Art. 2. La commissione e' composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sara' provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla commissione o di cessazione del mandato parlamentare. Il presidente della commissione e' scelto, di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento. La commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.