Art. 3. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorita' giudiziaria. Per quanto attiene al segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si e' venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Non e' opponibile il segreto d'ufficio. Parimenti non e' opponibile il segreto bancario.