Art. 3.

  La  commissione  procede  alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri dell'autorita' giudiziaria.
  Per  quanto  attiene al segreto di Stato si applicano le norme e le
procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.
  Non  possono  essere  oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine
costituzionale  di  cui  si  e' venuti a conoscenza per ragioni della
propria  professione,  salvo  per  quanto  riguarda  il  rapporto tra
difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  Non e' opponibile il segreto d'ufficio.
  Parimenti non e' opponibile il segreto bancario.