Art. 4.

  La  commissione  puo' richiedere copia di atti e documenti relativi
ad  istruttorie o inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o
altri organi inquirenti.
  La  commissione  stabilisce di quali atti e documenti non si dovra'
fare  menzione  nella  relazione  in ordine alle esigenze istruttorie
attinenti ad altre inchieste in corso.