Art. 6. 
 
  La commissione delibera di volta in volta quali sedute o  parti  di
esse possono essere rese pubbliche e  se  quali  documenti  acquisiti
possono  essere  pubblicati  nel  corso  dei  lavori,  a  cura  della
commissione, fermo quanto previsto dall'articolo 4. 
  Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente comma  i  componenti
la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il  personale
di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa  ed  ogni
altra persona che collabora con la, commissione o compie o concorre a
compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per  ragioni
di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto  quanto
riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti
al procedimento di inchiesta. 
  Salvo che il fatto costituisca un piu' grave delitto, la violazione
del segreto e' punita a norma dell'articolo 326 del codice penale. 
  Le stesse pene si applicano a  chiunque  diffonde  in  tutto  o  in
parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti
o documenti del procedimento d'inchiesta,  salvo  che  per  il  fatto
siano previste pene piu' gravi.