Art. 4.

  Per  l'anno  1981, ai fini della determinazione del fondo istituito
dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota variabile di
cui all'art. 2, lettera b), della legge 10 maggio 1976, n. 356, resta
determinata in lire 262.313.804.000.