Art. 5.

  Tutte  le amministrazioni e gli enti pubblici competenti curano con
assoluta  urgenza  la  predisposizione  di  progetti  ammissibili  ai
benefici  del  Fondo  europeo di orientamento e garanzia (FEOGA), del
Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  (FESR)  e  del Fondo sociale
europeo (FSE), provvedendo alle istruttorie di competenza e definendo
le eventuali istruttorie in corso.
  Le amministrazioni statali competenti - previe intese con l'Ufficio
per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - provvedono alla tempestiva presentazione dei
progetti medesimi alla commissione delle Comunita' europee.
  Al  finanziamento  dei  progetti  di  cui  al  presente  articolo i
soggetti  menzionati  al  primo  comma destinano, con priorita' su di
ogni  altro  intervento  ordinario  nei  medesimi  settori,  i  mezzi
finanziari iscritti nei rispettivi bilanci in forza di norme statali
  concernenti   materie   e   settori   oggetto   anche  d'intervento
  comunitario.
L'erogazione alle regioni di fondi, ancorche' gia' ripartiti dal
CIPE  e  dal  CIPAA, a valere sulle autorizzazioni di spesa recate da
leggi  statali  di  finanziamento  alle  regioni stesse, destinati ad
interventi  suscettibili  dei  benefici  di cui al primo comma, resta
subordinata  all'approvazione  dei  progetti da parte delle Comunita'
europee.