Art. 6. A decorrere dall'anno scolastico 1981-82 le tasse dovute per il rilascio dei diplomi, di cui alla tabella D annessa alla legge 9 agosto 1954, n. 645, sono stabilite nella misura unica di L. 30.000. La tassa di L. 30.000, di cui al precedente comma, e' dovuta anche per il rilascio dei diplomi di maturita' classica, scientifica e artistica, dei diplomi di conservatori di musica e delle licenze di accademie di belle arti. L'importo della tassa per il rilascio dei diplomi, previsto dai precedenti commi, e' integralmente devoluto allo Stato. A decorrere dall'anno scolastico 1981-82 la tassa annuale di iscrizione ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, comprese le annesse scuole libere del nudo, all'Accademia nazionale di danza e all'Accademia nazionale di arte drammatica e' fissata nella misura di L. 40.000. A decorrere dall'anno accademico 1981-82, la tassa di immatricolazione, la tassa annuale di iscrizione e la tassa di laurea o diploma di cui all'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono fissate, rispettivamente, nella misura di L. 20.000, L. 60.000 e L. 50.000. La tassa annuale per gli studenti fuori corso, che chiedono la ricognizione della qualita' di studenti, e' fissata in L. 30.000 per il primo anno, aumentata a L. 40.000 per il secondo anno e aumentata ulteriormente del 30 per cento di detta somma per ogni anno successivo. La tassa di diploma di cui al terzo comma dell'articolo 7 citato, relativa a coloro i quali conseguono i diplomi di specializzazione o di perfezionamento presso l'universita' o gli istituti superiori, e' aumentata a L. 50.000. A decorrere dall'anno 1982-83 gli importi indicati ai precedenti commi sono aumentati del venti per cento. Restano ferme le norme che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni genere.