Art. 6.

  A  decorrere  dall'anno  scolastico  1981-82 le tasse dovute per il
rilascio  dei  diplomi,  di  cui  alla tabella D annessa alla legge 9
agosto 1954, n. 645, sono stabilite nella misura unica di L. 30.000.
  La  tassa di L. 30.000, di cui al precedente comma, e' dovuta anche
per  il  rilascio  dei  diplomi  di maturita' classica, scientifica e
artistica,  dei  diplomi di conservatori di musica e delle licenze di
accademie di belle arti.
  L'importo  della  tassa  per  il rilascio dei diplomi, previsto dai
precedenti commi, e' integralmente devoluto allo Stato.
  A  decorrere  dall'anno  scolastico  1981-82  la  tassa  annuale di
iscrizione  ai  conservatori di musica, alle accademie di belle arti,
comprese  le  annesse scuole libere del nudo, all'Accademia nazionale
di  danza  e  all'Accademia  nazionale  di arte drammatica e' fissata
nella misura di L. 40.000.
  A   decorrere   dall'anno   accademico   1981-82,   la   tassa   di
immatricolazione, la tassa annuale di iscrizione e la tassa di laurea
o  diploma  di  cui all'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551,
sono fissate, rispettivamente, nella misura di L. 20.000, L. 60.000 e
L. 50.000.
  La  tassa  annuale  per  gli  studenti fuori corso, che chiedono la
ricognizione  della qualita' di studenti, e' fissata in L. 30.000 per
il  primo anno, aumentata a L. 40.000 per il secondo anno e aumentata
ulteriormente  del  30  per  cento  di  detta  somma  per  ogni  anno
successivo.
  La  tassa  di diploma di cui al terzo comma dell'articolo 7 citato,
relativa  a coloro i quali conseguono i diplomi di specializzazione o
di  perfezionamento presso l'universita' o gli istituti superiori, e'
aumentata a L. 50.000.
  A  decorrere  dall'anno  1982-83 gli importi indicati ai precedenti
commi sono aumentati del venti per cento.
  Restano  ferme  le  norme  che  prevedono la dispensa dal pagamento
delle tasse, soprattasse e contributi di ogni genere.