Art. 8.

  Con  decorrenza  dalla data di inizio dell'anno scolastico 1981-82,
l'indennita'  integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959,
n.  324,  e successive modificazioni e integrazioni, per il personale
docente  non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario
settimanale  obbligatorio  di  servizio  previsto  dall'art.  88  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31  maggio 1974, n. 417,
rispettivamente,  per la scuola elementare e per la scuola secondaria
ed artistica, e dall'art. 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per la
scuola  materna,  e'  dovuta  in  proporzione  analogamente  a quanto
previsto  dall'art.  53  della  legge  11  luglio  1980,  n.  312, e,
comunque,  in  misura  non  inferiore  alla  meta' dell'importo della
predetta indennita' integrativa speciale.
  Per i docenti la cui retribuzione e' stabilita ai sensi del secondo
comma  dell'art.  153  della  citata  legge  11  luglio 1980, n. 312,
l'orario  settimanale  obbligatorio  di  servizio  e'  determinato in
venticinque ore.