Art. 8. Con decorrenza dalla data di inizio dell'anno scolastico 1981-82, l'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale obbligatorio di servizio previsto dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente, per la scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e dall'art. 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per la scuola materna, e' dovuta in proporzione analogamente a quanto previsto dall'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e, comunque, in misura non inferiore alla meta' dell'importo della predetta indennita' integrativa speciale. Per i docenti la cui retribuzione e' stabilita ai sensi del secondo comma dell'art. 153 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312, l'orario settimanale obbligatorio di servizio e' determinato in venticinque ore.