Art. 9. Gli enti del settore pubblico di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonche' quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 17 marzo 1979, hanno l'obbligo di ridurre per l'anno 1981 di almeno il 15 per cento, rispetto agli acquisti effettuati nell'anno 1980, le quantita' di combustibile da destinare al riscaldamento dei propri uffici. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, sara' annualmente stabilita la misura delle riduzioni e saranno determinate, su proposta del Ministro della sanita', le eventuali deroghe.