Art. 9.

  Gli  enti  del  settore pubblico di cui agli articoli 25 e 31 della
legge  5  agosto  1978,  n. 468, nonche' quelli di cui al decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  76  del  17  marzo  1979, hanno l'obbligo di
ridurre  per  l'anno  1981  di  almeno il 15 per cento, rispetto agli
acquisti  effettuati  nell'anno 1980, le quantita' di combustibile da
destinare al riscaldamento dei propri uffici.
  Per  gli  anni successivi, con decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  di  concerto con il Ministro del
tesoro,  sara'  annualmente  stabilita  la  misura  delle riduzioni e
saranno  determinate,  su  proposta  del  Ministro  della sanita', le
eventuali deroghe.