IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria e urgente necessita' di prorogare la durata della Cassa per il Mezzogiorno in attesa della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1981; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica: EMANA il seguente decreto: Art. 1. Proroga delle disposizioni per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno La durata della Cassa per il Mezzogiorno e' prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 30 settembre 1982. Qualora alla data del 30 settembre 1982, la nuova disciplina di cui al comma precedente non sia approvata, e' sciolto, con effetto dal 1 ottobre 1982, il consiglio di amministrazione della Cassa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri. Con lo stesso decreto e' nominato un commissario straordinario che, con decorrenza 1° ottobre 1982, assume tutte le funzioni del consiglio di amministrazione. Egli rimane in carica fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al primo comma e comunque non oltre sei mesi dalla sua nomina improrogabile. Il commissario straordinario cura gli adempimenti connessi all'attuazione sia degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno rientranti nei programmi approvati dal CIPE e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sia dei progetti esecutivi approvati dal disciolto consiglio di amministrazione e provvede altresi' alla concessione delle agevolazioni alle iniziative industriali, in conformita' delle vigenti disposizioni di cui al testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni. Egli predispone altresi' gli strumenti necessari per la eventuale messa in liquidazione dell'ente. La validita' delle disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, delle successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980 successivamente prorogato al 30 settembre 1981, nonche' delle norme di attuazione emanate ai sensi delle predette disposizioni, ivi compreso il decreto ministeriale 6 agosto 1981 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 dell'11 settembre 1981, e' prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al primo comma.