IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria e  urgente  necessita'  di  prorogare  la
durata  della  Cassa  per  il  Mezzogiorno  in  attesa  della   nuova
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 settembre 1981; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto
con i Ministri del tesoro  e  del  bilancio  e  della  programmazione
economica: 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
Proroga  delle  disposizioni  per  l'intervento   straordinario   nel
                             Mezzogiorno 
 
  La durata della Cassa per il Mezzogiorno  e'  prorogata  fino  alla
data di entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il
30 settembre 1982. 
  Qualora alla data del 30 settembre 1982, la nuova disciplina di cui
al comma precedente non sia approvata, e' sciolto, con effetto dal  1
ottobre 1982,  il  consiglio  di  amministrazione  della  Cassa,  con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei
Ministri. 
  Con lo stesso decreto e' nominato un commissario straordinario che,
con  decorrenza  1°  ottobre  1982,  assume  tutte  le  funzioni  del
consiglio di amministrazione. Egli rimane in carica fino alla data di
entrata in vigore della legge di cui al primo comma  e  comunque  non
oltre  sei  mesi  dalla  sua  nomina  improrogabile.  Il  commissario
straordinario cura gli adempimenti connessi all'attuazione sia  degli
interventi di competenza della Cassa per  il  Mezzogiorno  rientranti
nei programmi approvati dal CIPE e dal Ministro  per  gli  interventi
straordinari nel Mezzogiorno, sia dei  progetti  esecutivi  approvati
dal disciolto consiglio di amministrazione e provvede  altresi'  alla
concessione  delle  agevolazioni  alle  iniziative  industriali,   in
conformita' delle vigenti disposizioni di cui al testo unico 6  marzo
1978, n. 218, e successive modificazioni.  Egli  predispone  altresi'
gli strumenti  necessari  per  la  eventuale  messa  in  liquidazione
dell'ente. 
  La validita' delle disposizioni del testo unico 6  marzo  1978,  n.
218, delle successive modificazioni ed  integrazioni  e  delle  altre
leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la  indicazione
del termine del 31 dicembre  1980  successivamente  prorogato  al  30
settembre 1981, nonche' delle norme di attuazione  emanate  ai  sensi
delle predette disposizioni, ivi compreso il decreto  ministeriale  6
agosto 1981  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  250  dell'11
settembre 1981, e' prorogata fino alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di cui al primo comma.