Art. 2.
Disposizioni relative agli enti   collegati   alla   Cassa   per   il
                             Mezzogiorno

  Gli  organi  di  amministrazione delle societa' FIME, FIME TRADING,
FIME  LEASING,  INSUD  e FINAM debbono sottoporre al Ministro per gli
interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,  nel  termine di sei mesi
dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto, un piano organico di
smobilizzo  delle  partecipazioni  che risultino incompatibili con le
direttive  impartite dal Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno,  ai  sensi  dell'art.  10,  primo comma, n. 2, del testo
unico 6 marzo 1978, n. 218.
  Il  piano  dovra'  essere corredato da una relazione concernente il
controllo della contabilita' di dette societa' e della corrispondenza
del  bilancio  e  del  conto profitti e delle perdite alle risultanze
delle  scritture  contabili,  redatta  da  una  societa' di revisione
iscritta  nell'albo  speciale  di  cui  all'art.  8  del  decreto del
Presidente   della   Repubblica  31  marzo  1975,  n.  136,  all'uopo
incaricata dagli organi di amministrazione delle societa' finanziarie
stesse.
  Il  piano, corredato della relazione di cui al precedente comma, e'
sottoposto, su proposta del Ministro, per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, alla approvazione del CIPE.