Art. 2.

  Ad   integrazione  della  legge  8  agosto  1980,  n.  422,  ed  in
riferimento  alle  ultime  elezioni che in ciascuna regione a statuto
speciale  hanno  avuto  luogo  prima  dell'entrata  in  vigore  della
predetta  legge,  i  partiti  politici hanno diritto ad un contributo
finanziario  a  carico  dello  Stato  nella  misura globale di cinque
miliardi di lire.
  Hanno  diritto  al contributo i partiti che, almeno in una regione,
abbiano avuto un proprio candidato eletto.
  Nell'ambito  della  misura  globale  il  contributo  per le singole
regioni  viene  determinato  proporzionalmente  in base al numero dei
votanti.