Art. 2. Ad integrazione della legge 8 agosto 1980, n. 422, ed in riferimento alle ultime elezioni che in ciascuna regione a statuto speciale hanno avuto luogo prima dell'entrata in vigore della predetta legge, i partiti politici hanno diritto ad un contributo finanziario a carico dello Stato nella misura globale di cinque miliardi di lire. Hanno diritto al contributo i partiti che, almeno in una regione, abbiano avuto un proprio candidato eletto. Nell'ambito della misura globale il contributo per le singole regioni viene determinato proporzionalmente in base al numero dei votanti.