Art. 3.

  Per  l'anno  1980 la somma da erogare a titolo di contributo di cui
al  primo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e'
fissata  in  lire  72.630  milioni. Con effetto dal 1 gennaio 1981 la
stessa somma e' fissata in lire 82.886 milioni annui.
  A titolo di concorso nelle spese per la elezione dei rappresentanti
italiani  al  Parlamento  europeo  e' stabilito un contributo di lire
quindici miliardi in favore dei partiti politici che abbiano ottenuto
almeno un rappresentante.
  I  contributi  per  concorso  nelle spese elettorali previsti nella
presente  legge  e nell'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195,
sono  erogati dal Presidente della Camera dei deputati ai partiti che
ne  abbiano  diritto  ed  i  cui  legali  rappresentanti  ne facciano
richiesta, secondo le seguenti proporzioni e modalita':
    a)  il  venti  per  cento  della  somma stanziata e' ripartita in
misura eguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto;
    b)  la somma residua e' ripartita fra i partiti in proporzione ai
voti ottenuti.
  Tutte le somme di cui al comma precedente sono erogate in una unica
soluzione  entro  trenta  giorni dalla proclamazione dei risultati e,
per  quanto  riguarda  le  integrazioni  previste  dal  primo comma e
dall'articolo  2,  entro  trenta  giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
  Hanno  altresi'  diritto  al contributo di cui all'articolo 1 della
legge  2 maggio 1974, n. 195, i partiti e le formazioni politiche che
abbiano  partecipato  con  proprio  contrassegno  alle elezioni della
Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ed abbiano ottenuto
almeno  un  quoziente  in  una delle due Camere, nelle regioni il cui
statuto  speciale  prevede  una  particolare  tutela  delle minoranze
linguistiche.
  La  percentuale  di  cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo
comma  dell'articolo  3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' ridotta
al novanta per cento.
  Sono  abrogati  l'articolo  156  del  testo  unico  delle  leggi di
pubblica  sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773,  nonche'  gli  articoli 285 e 286 del regolamento di esecuzione,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
  All'onere  derivante  dalla presente legge, valutato in lire 32.630
milioni  per l'anno 1980 e in lire 37.886 milioni per gli anni 1981 e
1982,  si  provvede,  rispettivamente,  a  carico e con riduzione dei
fondi  speciali  di  cui  al  capitolo 6856 dello stato di previsione
della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  per  gli  anni  finanziari
medesimi.
  Il  Ministro  del  tesoro  e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.