Art. 4. 
 
  I divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2  maggio  1974,  n.
195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma
o modo  erogati,  anche  indirettamente,  ai  membri  del  Parlamento
nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai  consiglieri
regionali,  provinciali  e  comunali,  ai  candidati  alle   predette
cariche, ai raggruppamenti interni dei  partiti  politici  nonche'  a
coloro che rivestono  cariche  di  presidenza,  di  segreteria  e  di
direzione politica e amministrativa a livello regionale,  provinciale
e comunale nei partiti politici. 
  Nel  caso  di  contributi  erogati  a  favore  di  partiti  o  loro
articolazioni politico-organizzative  e  di  gruppi  parlamentari  in
violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, dei  divieti
previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, l'importo
del contributo statale di cui all'articolo 3 della  stessa  legge  e'
decurtato in misura  pari  al  doppio  delle  somme  illegittimamente
percepite. 
  Nel caso di erogazione di finanziamenti o  contributi  ai  soggetti
indicati nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974,  n.  195,  e  nel
primo comma del presente  articolo,  per  un  importo  che  nell'anno
superi i cinque milioni di lire, sotto qualsiasi forma,  compresa  la
messa a disposizione di servizi, il  soggetto  che  li  eroga  ed  il
soggetto che li riceve sono tenuti a farne  dichiarazione  congiunta,
sottoscrivendo un unico documento, depositato  presso  la  Presidenza
della  Camera  dei  deputati  ovvero   a   questa   indirizzato   con
raccomandata con  avviso  di  ricevimento.  La  disposizione  non  si
applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi  da  istituti
di credito o da  aziende  bancarie,  alle  condizioni  fissate  dagli
accordi interbancari. 
  Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti  di  provenienza  estera
l'obbligo della dichiarazione e' posto a carico del solo soggetto che
li percepisce. 
  L'obbligo di cui al terzo e  quarto  comma  deve  essere  adempiuto
entro tre mesi dalla percezione del contributo o  finanziamento.  Nel
caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che
soltanto nella loro  somma  annuale  superino  l'ammontare  predetto,
l'obbligo deve essere adempiuto entro  il  mese  di  marzo  dell'anno
successivo. 
  Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e  quinto
comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero e' punito  con
la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la  pena
accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici  prevista
dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale. 
  I segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi
statali sono tenuti a pubblicare entro il 31 gennaio  di  ogni  anno,
sul giornale ufficiale del partito e su un  quotidiano  a  diffusione
nazionale, il bilancio finanziario consuntivo del partito,  approvato
dall'organo di partito competente e redatto secondo modello approvato
dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa con  il  Presidente
del Senato della Repubblica. 
  Nella relazione allegata  al  bilancio  devono  essere  illustrate,
analiticamente, le  proprieta'  immobiliari,  le  partecipazioni  del
partito a societa' commerciali, la titolarita' di imprese e i redditi
comunque derivanti da attivita' economiche.  Nella  stessa  relazione
deve essere indicata  la  ripartizione  dei  contributi  statali  tra
organi centrali e periferici, da effettuare secondo le percentuali  e
i criteri stabiliti dagli  organi  statutari  competenti  di  ciascun
partito. 
  Nella  relazione  di  cui  al  comma   precedente   devono   essere
specificate, con indicazione  dei  soggetti  eroganti,  le  eventuali
libere contribuzioni di  ammontare  annuo  superiore  a  lire  cinque
milioni     erogate     al      partito,      alle      articolazioni
politico-organizzative,  ai  raggruppamenti  interni  ed  ai   gruppi
parlamentari  e  disciplinate  dal  presente  articolo.  In  caso  di
inosservanza, l'importo del contributo statale di cui all'articolo  3
della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' decurtato  in  misura  pari  al
doppio di quella delle contribuzioni libere non dichiarate. 
  Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da  tre
revisori dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno  cinque
anni e nominati dal Presidente della Camera  dei  deputati,  d'intesa
con il Presidente del Senato della  Repubblica,  entro  una  rosa  di
almeno nove nomi, designati in base alle regole  interne  di  ciascun
partito.   I   componenti   il   collegio   hanno   accesso,    anche
disgiuntamente, su delega del  collegio  stesso,  ai  libri  ed  alle
scritture contabili, che devono essere tenuti secondo le norme di una
ordinata   contabilita',    nonche'    ai    correlativi    documenti
amministrativo-contabili. I predetti  libri,  scritture  e  documenti
devono essere  conservati  per  almeno  cinque  anni  dalla  data  di
presentazione del bilancio. 
  Copia del bilancio del  partito  e  della  relazione  illustrativa,
sottoscritti dal responsabile  amministrativo,  della  relazione  dei
revisori dei conti, da essi  sottoscritta,  e  dei  giornali  ove  e'
avvenuta la pubblicazione e' trasmessa dal  segretario  del  partito,
entro il 28 febbraio  successivo,  al  Presidente  della  Camera  dei
deputati. 
  Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente
del Senato della Repubblica, controlla la regolarita' della redazione
del bilancio e delle relazioni, avvalendosi di  un  comitato  tecnico
composto da revisori  ufficiali  dei  conti,  iscritti  nell'albo  da
almeno cinque anni e nominati, all'inizio  di  ogni  legislatura,  in
riunione congiunta, dalle conferenze dei presidenti dei gruppi  delle
due Camere. Il  comitato,  per  il  controllo  di  regolarita',  puo'
richiedere ai responsabili  amministrativi  dei  partiti  chiarimenti
nonche' l'esibizione dai libri, delle scritture e  dei  documenti  di
cui al decimo comma, con l'obbligo del segreto, e redige, al termine,
un rapporto. 
  In caso di inottemperanza agli obblighi o di  irregolare  redazione
del bilancio, e' sospeso fino alla regolarizzazione il versamento  di
ogni contributo statale e si  applica  l'articolo  4  della  legge  2
maggio 1974, n. 195. 
  Il relativo decreto di sospensione e' emanato dal Presidente  della
Camera dei deputati e dal  Presidente  del  Senato  della  Repubblica
secondo la rispettiva competenza. 
  I bilanci dei partiti, le relazioni previste dall'undicesimo comma,
il rapporto di cui al dodicesimo comma e le  rettifiche  di  bilancio
irregolare  vengono  pubblicati  in  un  supplemento  speciale  della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
  L'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' abrogato. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 18 novembre 1981 
 
                               PERTINI 
 
                                              SPADOLINI - ANDREATTA - 
                                                    LA MALFA - DARIDA 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA