Art. 4. I divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonche' a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale nei partiti politici. Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'articolo 3 della stessa legge e' decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite. Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi i cinque milioni di lire, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari. Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione e' posto a carico del solo soggetto che li percepisce. L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo. Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero e' punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale. I segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi statali sono tenuti a pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno, sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano a diffusione nazionale, il bilancio finanziario consuntivo del partito, approvato dall'organo di partito competente e redatto secondo modello approvato dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica. Nella relazione allegata al bilancio devono essere illustrate, analiticamente, le proprieta' immobiliari, le partecipazioni del partito a societa' commerciali, la titolarita' di imprese e i redditi comunque derivanti da attivita' economiche. Nella stessa relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo le percentuali e i criteri stabiliti dagli organi statutari competenti di ciascun partito. Nella relazione di cui al comma precedente devono essere specificate, con indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore a lire cinque milioni erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai gruppi parlamentari e disciplinate dal presente articolo. In caso di inosservanza, l'importo del contributo statale di cui all'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' decurtato in misura pari al doppio di quella delle contribuzioni libere non dichiarate. Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre revisori dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno cinque anni e nominati dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, entro una rosa di almeno nove nomi, designati in base alle regole interne di ciascun partito. I componenti il collegio hanno accesso, anche disgiuntamente, su delega del collegio stesso, ai libri ed alle scritture contabili, che devono essere tenuti secondo le norme di una ordinata contabilita', nonche' ai correlativi documenti amministrativo-contabili. I predetti libri, scritture e documenti devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data di presentazione del bilancio. Copia del bilancio del partito e della relazione illustrativa, sottoscritti dal responsabile amministrativo, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, e dei giornali ove e' avvenuta la pubblicazione e' trasmessa dal segretario del partito, entro il 28 febbraio successivo, al Presidente della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, controlla la regolarita' della redazione del bilancio e delle relazioni, avvalendosi di un comitato tecnico composto da revisori ufficiali dei conti, iscritti nell'albo da almeno cinque anni e nominati, all'inizio di ogni legislatura, in riunione congiunta, dalle conferenze dei presidenti dei gruppi delle due Camere. Il comitato, per il controllo di regolarita', puo' richiedere ai responsabili amministrativi dei partiti chiarimenti nonche' l'esibizione dai libri, delle scritture e dei documenti di cui al decimo comma, con l'obbligo del segreto, e redige, al termine, un rapporto. In caso di inottemperanza agli obblighi o di irregolare redazione del bilancio, e' sospeso fino alla regolarizzazione il versamento di ogni contributo statale e si applica l'articolo 4 della legge 2 maggio 1974, n. 195. Il relativo decreto di sospensione e' emanato dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica secondo la rispettiva competenza. I bilanci dei partiti, le relazioni previste dall'undicesimo comma, il rapporto di cui al dodicesimo comma e le rettifiche di bilancio irregolare vengono pubblicati in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' abrogato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 novembre 1981 PERTINI SPADOLINI - ANDREATTA - LA MALFA - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA