Art. 2.
                    Accertamento dell'invalidita'

  L'invalidita',  che  non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi
d'istituto, e' accertata dalle commissioni di cui agli articoli 165 e
seguenti  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092.
  Le  commissioni  di cui al precedente comma devono altresi' fornire
indicazioni  sull'utilizzazione  del  personale stesso, tenendo conto
del  grado  di  invalidita' determinato dalle ferite, lesioni o altre
infermita'   riportate  in  conseguenza  degli  eventi  indicati  nel
precedente art. 1.