Art. 2. Accertamento dell'invalidita' L'invalidita', che non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi d'istituto, e' accertata dalle commissioni di cui agli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Le commissioni di cui al precedente comma devono altresi' fornire indicazioni sull'utilizzazione del personale stesso, tenendo conto del grado di invalidita' determinato dalle ferite, lesioni o altre infermita' riportate in conseguenza degli eventi indicati nel precedente art. 1.