Art. 3.
                            Destinazione

  L'autorita'  competente secondo gli ordinamenti delle singole forze
di  polizia,  sentita la commissione di cui al successivo art. 4, con
proprio   provvedimento   determina   i  servizi  d'istituto  cui  il
dipendente invalido va destinato.
  Nel  provvedimento  viene fissata la data di decorrenza della nuova
destinazione, tenuto conto della natura e del grado della invalidita'
accertata, nonche' delle esigenze di servizio.