Art. 3. Destinazione L'autorita' competente secondo gli ordinamenti delle singole forze di polizia, sentita la commissione di cui al successivo art. 4, con proprio provvedimento determina i servizi d'istituto cui il dipendente invalido va destinato. Nel provvedimento viene fissata la data di decorrenza della nuova destinazione, tenuto conto della natura e del grado della invalidita' accertata, nonche' delle esigenze di servizio.