Art. 4.
              Istituzione di una commissione consultiva

  Presso   i   Ministeri   o  comandi  competenti  e'  istituita  una
commissione,  la quale, tenuto conto del giudizio e delle indicazioni
fornite  dalle  commissioni  mediche  previste  dagli  articoli 165 e
seguenti  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 dicembre
1973,  n.  1092,  esprime  il  proprio  parere  in  ordine ai servizi
d'istituto  in  cui  il  personale  invalido  puo' essere utilizzato,
compresi    quelli    relativi   all'espletamento   delle   attivita'
assistenziali e previdenziali in favore del personale.