Art. 6.
Utilizzazione per le esigenze del  Fondo  assistenza  della  pubblica
                              sicurezza

  Il  personale  della  Polizia  di  Stato, riconosciuto parzialmente
inidoneo  ai  servizi d'istituto ai sensi del precedente art. 2, puo'
essere  anche  utilizzato per le esigenze del Fondo di assistenza per
il personale della pubblica sicurezza.