Art. 7.
         Stato giuridico - Trattamento - Indennita' speciale

  Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi le
norme  sullo  stato giuridico e il trattamento economico previsti per
le carriere di appartenenza.
  L'interessato che abbia ottenuto il riconoscimento dell'invalidita'
a  norma degli articoli precedenti ha diritto alla corresponsione, su
domanda  da  presentare  entro sei mesi dal riconoscimento stesso, di
una  indennita'  speciale  "una  tantum",  proporzionata  al grado di
invalidita'   accertato,   non   cumulabile   con   altre  specifiche
provvidenze  corrisposte  o  da corrispondersi allo stesso titolo, il
cui  importo  e'  pari  a  quello dell'equo indennizzo previsto dalle
vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento.
  Si  applicano  le  disposizioni  relative  all'equo  indennizzo, ad
eccezione  dell'art.  49,  secondo  e  terzo  comma,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. La maggiorazione
del  venti  per  cento viene corrisposta a titolo di anticipo dopo il
riconoscimento dell'invalidita' da parte delle commissioni mediche di
cui al precedente art. 2.