Art. 8. Trasferimento del personale invalido Le autorita' competenti secondo i vigenti ordinamenti, in relazione anche alla qualifica o grado rivestito dall'interessato, possono disporre, a domanda e sentita la commissione di cui all'art. 4, il trasferimento ad altra sede del personale invalido per accertate esigenze di assistenza e di cura. Il trasferimento puo' essere disposto in sede diversa da quella richiesta, purche' la localita' soddisfi ugualmente le esigenze di assistenza e di cure di cui al comma precedente. Ove esigenze di servizio impediscano il trasferimento richiesto, l'accertata invalidita' costituisce comunque titolo preferenziale per dar luogo successivamente al trasferimento stesso.