Art. 8.
                Trasferimento del personale invalido

  Le autorita' competenti secondo i vigenti ordinamenti, in relazione
anche  alla  qualifica  o  grado  rivestito dall'interessato, possono
disporre,  a  domanda  e sentita la commissione di cui all'art. 4, il
trasferimento  ad  altra  sede  del  personale invalido per accertate
esigenze di assistenza e di cura.
  Il  trasferimento  puo'  essere  disposto in sede diversa da quella
richiesta,  purche'  la  localita' soddisfi ugualmente le esigenze di
assistenza e di cure di cui al comma precedente.
  Ove  esigenze  di  servizio impediscano il trasferimento richiesto,
l'accertata invalidita' costituisce comunque titolo preferenziale per
dar luogo successivamente al trasferimento stesso.