Art. 9. Copertura dell'onere finanziario Alle spese conseguenti all'applicazione dell'art. 7 del presente decreto si fara' fronte mediante impiego degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei Ministeri interessati per la concessione dell'equo indennizzo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 ottobre 1981 PERTINI SPADOLINI - ROGNONI - LAGORIO - DARIDA - FORMICA - BARTOLOMEI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 dicembre 1981 Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 11