Art. 9.
                  Copertura dell'onere finanziario

  Alle  spese  conseguenti  all'applicazione dell'art. 7 del presente
decreto  si fara' fronte mediante impiego degli stanziamenti iscritti
negli   stati   di   previsione  dei  Ministeri  interessati  per  la
concessione dell'equo indennizzo.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 25 ottobre 1981

                               PERTINI

                                                SPADOLINI - ROGNONI -
                                                   LAGORIO - DARIDA -
                                                 FORMICA - BARTOLOMEI
                                                          - ANDREATTA

  Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 dicembre 1981
  Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 11