Art. 10. 
   Vedove ed orfani dei soggetti di cui agli articoli 32, 33 e 34 
 
  Il secondo comma dell'art. 41  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: 
  "Se il militare o il  civile  non  abbia  raggiunto  il  limite  di
anzianita' per conseguire il trattamento normale di quiescenza,  alla
vedova o agli orfani  e'  liquidato,  a  domanda,  in  aggiunta  alla
pensione di  guerra,  un  assegno  integratore  commisurato  a  tanti
ventesimi della  pensione  minima  ordinaria  di  riversibilita'  per
quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, con  l'aumento  di
anni sei nei casi in cui questo e' previsto per il dante causa".