Art. 10. Vedove ed orfani dei soggetti di cui agli articoli 32, 33 e 34 Il secondo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: "Se il militare o il civile non abbia raggiunto il limite di anzianita' per conseguire il trattamento normale di quiescenza, alla vedova o agli orfani e' liquidato, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di riversibilita' per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, con l'aumento di anni sei nei casi in cui questo e' previsto per il dante causa".