Art. 11. Genitore che abbia perduto piu' figli per causa di guerra Il secondo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: "Oltre a tale pensione spetta anche un aumento nella misura del 90% della pensione di cui al primo comma per ciascuno dei figli oltre il primo".