Art. 11. 
      Genitore che abbia perduto piu' figli per causa di guerra 
 
  Il secondo comma dell'art. 62  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: 
  "Oltre a tale pensione spetta anche un aumento nella misura del 90%
della pensione di cui al primo comma per ciascuno dei figli oltre  il
primo".