Art. 12. Condizioni economiche per il conferimento di assegni o di trattamenti pensionistici Il limite di reddito di cui al primo comma dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, e' elevato a L. 5.200.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1982. Tale limite si applica ai redditi posseduti nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda. Il limite suddetto potra' essere successivamente modificato con le modalita' previste dal secondo comma del medesimo art. 70.