Art. 12. 
Condizioni economiche per il conferimento di assegni o di trattamenti
                            pensionistici 
 
  Il limite di reddito di cui al primo comma dell'art. 70 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nei casi in
cui sia previsto come condizione per il conferimento dei  trattamenti
od assegni pensionistici di guerra, e' elevato  a  L.  5.200.000  con
decorrenza dal 1 gennaio 1982. Tale  limite  si  applica  ai  redditi
posseduti nell'anno precedente a  quello  della  presentazione  della
domanda. Il limite suddetto potra' essere successivamente  modificato
con le modalita' previste dal secondo comma del medesimo art. 70.