Art. 13. 
Revisione dei provvedimenti impugnati con  ricorso  gerarchico  o  in
                        sede giurisdizionale 
 
  L'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica  23  dicembre
1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: 
  "E' in facolta' del Ministro del tesoro o  del  direttore  generale
delle pensioni di guerra, ove gli interessati ne avanzino  richiesta,
di procedere,  rispettivamente,  alla  revisione  amministrativa  dei
provvedimenti in materia di pensioni di  guerra  per  i  quali  siano
pendenti ricorsi giurisdizionali presso la Corte  dei  conti,  ovvero
alla revisione di quei  provvedimenti  per  i  quali  siano  pendenti
ricorsi gerarchici. 
  Ai fini dell'accertamento del diritto alla pensione o, comunque, ad
un trattamento piu' favorevole di quello liquidato, il  Ministro  del
tesoro o il direttore generale procedono ad una nuova valutazione  di
tutti i presupposti in base ai quali e' stato emesso il provvedimento
impugnato. 
  Qualora, per effetto della revisione prevista dai commi precedenti,
il Ministro del tesoro o il direttore generale provvedano a  revocare
il provvedimento impugnato, il processo in sede giurisdizionale o  il
procedimento   contenzioso   amministrativo    si    estinguono    se
l'interessato rilascia dichiarazione scritta  di  adesione  al  nuovo
provvedimento con contestuale rinuncia agli atti del  giudizio  o  al
ricorso gerarchico. La pensione di guerra o il nuovo trattamento sono
conferiti   a   decorrere   dalla   data   in   cui   nei   confronti
dell'interessato si sono verificate tutte le condizioni di legge.  Se
l'interessato non rilascia la dichiarazione di adesione con  rinuncia
agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico,  la  impugnazione  si
intende estesa, di diritto, al nuovo provvedimento amministrativo. 
  Il Ministro del tesoro provvedera', entro sei mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto,  alla  emanazione  di  norme
regolamentari ed alla modifica di quelle esistenti per una  pronta  e
completa esecuzione delle disposizioni di cui al  presente  articolo,
nella piu' ampia tutela dei diritti degli interessati".