Art. 14. Esonero dal servizio militare L'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: "L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio della vedova di guerra sono esonerati dal servizio militare su richiesta del genitore. Lo stesso beneficio compete all'unico figlio maschio o al primo figlio maschio dell'invalido di guerra di lª categoria e di 2ª categoria su richiesta del genitore. I benefici di cui ai commi precedenti sono estesi al secondo figlio maschio".