Art. 14. 
                    Esonero dal servizio militare 
 
  L'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica  23  dicembre
1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: 
  "L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio della  vedova  di
guerra  sono  esonerati  dal  servizio  militare  su  richiesta   del
genitore. 
  Lo stesso beneficio compete all'unico figlio  maschio  o  al  primo
figlio maschio dell'invalido di  guerra  di  lª  categoria  e  di  2ª
categoria su richiesta del genitore. 
  I benefici di cui ai commi precedenti sono estesi al secondo figlio
maschio".