Art. 15. 
         Assegni annessi alle decorazioni al valor militare 
 
  L'ammontare  degli  assegni  annessi  alle  decorazioni  al   valor
militare per fatti di guerra e' fissato  a  decorrere  dal  1  luglio
1981, nella seguente misura annua: 
    

medaglia d'oro al valor militare. . . . . . . . . . . . L.  3.000.000
medaglia d'argento al valore per fatti di guerra . . . . . L. 250.000
medaglia di bronzo al valore per fatti di guerra . . . . . L. 100.000
croci di guerra al valor militare . . . . . . . . . . . . . L. 70.000

    
  Restano ferme tutte le altre norme previste  dal  titolo  VIII  del
decreto del Presidente della Repubblica 23  dicembre  1978,  n.  915,
concernente la devoluzione degli assegni  per  decorazioni  al  valor
militare. 
  Gli assegni di  cui  al  precedente  primo  comma,  escluso  quello
annesso  alle  medaglie  d'oro,  sono  corrisposti  annualmente   con
scadenza al 31 dicembre  di  ogni  anno.  Il  relativo  pagamento  e'
anticipato al 30 giugno, ferma  restando  la  disposizione  contenuta
nell'ultimo comma dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924,  n.
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