Art. 16. 
    Emissione dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra 
 
  Al settimo comma dell'art. 101 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' aggiunto il seguente periodo: 
"In tali casi, il nuovo provvedimento del direttore generale, qualora
abbia  contenuto  integralmente  conforme  a  quanto  deliberato  dal
comitato, non e' soggetto ad ulteriore esame da  parte  del  comitato
medesimo".