Art. 16. Emissione dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra Al settimo comma dell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' aggiunto il seguente periodo: "In tali casi, il nuovo provvedimento del direttore generale, qualora abbia contenuto integralmente conforme a quanto deliberato dal comitato, non e' soggetto ad ulteriore esame da parte del comitato medesimo".