Art. 18. 
             Funzionamento del comitato di liquidazione 
 
  Il quarto, il quinto ed il settimo comma dell'art. 103 del  decreto
del Presidente della  Repubblica  23  dicembre  1978,  n.  915,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti: 
  "Il  comitato  puo'   essere   sentito   su   questioni   attinenti
all'ordinamento e alla materia delle pensioni di guerra dal  Ministro
del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di guerra. 
  Il presidente puo' convocare il comitato in adunanza  generale  per
deliberare su questioni di massima  di  particolare  importanza,  per
esprimere i pareri richiesti a termini del comma precedente,  nonche'
quando vi sia contrasto di orientamenti tra le  varie  sezioni.  Tale
collegio e' composto dal presidente del comitato,  che  lo  presiede,
dai membri  della  sezione  speciale,  di  cui  al  primo  comma  del
successivo art. 112, compreso il sanitario, dai vice presidenti e dai
presidenti incaricati indicati nel terzo comma del presente articolo,
nonche' da un rappresentante di  ciascuna  associazione  interessata,
scelto tra  i  membri  di  cui  al  terzo  comma  dell'art.  102.  Il
presidente del comitato puo' disporre che intervengano nelle  sedute,
per  essere  consultati  su  determinate   questioni,   anche   altri
componenti del  comitato.  A  tali  sedute  partecipa,  con  funzione
consultiva, il direttore generale delle pensioni di guerra o  un  suo
delegato. 
  Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, provvedera'  ad  adeguare,  con  proprio
decreto, sentito il comitato di liquidazione in adunanza generale, le
attuali  norme  relative  al  funzionamento  ed  alle  procedure  del
comitato stesso  alle  sopravvenute  esigenze  di  snellimento  e  di
semplificazione.   Tali   norme   potranno   essere   successivamente
modificate dal Ministro del tesoro, sentito il comitato  in  adunanza
generale,  ogni  qualvolta  dovesse  ravvisarsene  la  necessita'   o
l'utilita'".