Art. 19. 
            Commissioni mediche per le pensioni di guerra 
 
  L'ultimo comma dell'art.  105  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: 
  "Ai  servizi  di  segreteria  delle  commissioni  si  provvede  con
personale dipendente dai Ministeri della difesa e del  tesoro  oppure
comandato da altre amministrazioni dello Stato,  comprese  quelle  ad
ordinamento autonomo".