Art. 19. Commissioni mediche per le pensioni di guerra L'ultimo comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: "Ai servizi di segreteria delle commissioni si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro oppure comandato da altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo".