Art. 20. 
          Funzionamento della commissione medica superiore 
 
  Il quarto comma dell'art. 107  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: 
  "La commissione da' inoltre parere ogni qualvolta ne sia  richiesta
dal Ministro del tesoro o dal direttore generale  delle  pensioni  di
guerra". 
  Allo stesso art. 107 e' aggiunto il seguente comma: 
  "Il personale della segreteria della commissione e'  fornito  dalla
Direzione  generale  delle  pensioni  di  guerra,  da   cui   dipende
amministrativamente".