Art. 20. Funzionamento della commissione medica superiore Il quarto comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: "La commissione da' inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta dal Ministro del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di guerra". Allo stesso art. 107 e' aggiunto il seguente comma: "Il personale della segreteria della commissione e' fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, da cui dipende amministrativamente".