Art. 21. 
Integrazione  delle  commissioni   mediche   territoriali   e   della
                    commissione medica superiore 
 
  Il secondo comma dell'art. 109 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: 
  "I  medici  di  cui  al  presente  articolo  non   possono   essere
convenzionati quando abbiano compiuto il 75° anno e cessano  comunque
dalla suddetta attivita' al raggiungimento  del  predetto  limite  di
eta'. Tuttavia, per  comprovate  esigenze  della  commissione  medica
superiore e qualora trattisi di medici di  qualificata  esperienza  e
competenza in materia di  pensionistica  di  guerra,  possono  essere
convenzionati medici anche se abbiano superato il 75° anno  di  eta',
ma non oltre il 78ª anno di eta', nel limite di 4  unita'  e  purche'
non venga superato il contingente  massimo  dei  componenti  di  tale
commissione medica superiore di cui al successivo art. 110". 
  Alla fine del terzo comma del medesimo art. 109  sono  aggiunte  le
seguenti parole: "e  non  e'  incompatibile  con  lo  svolgimento  di
eventuale altra attivita' prevista dalla legge 23 dicembre  1978,  n.
833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale".