Art. 21. Integrazione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore Il secondo comma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: "I medici di cui al presente articolo non possono essere convenzionati quando abbiano compiuto il 75° anno e cessano comunque dalla suddetta attivita' al raggiungimento del predetto limite di eta'. Tuttavia, per comprovate esigenze della commissione medica superiore e qualora trattisi di medici di qualificata esperienza e competenza in materia di pensionistica di guerra, possono essere convenzionati medici anche se abbiano superato il 75° anno di eta', ma non oltre il 78ª anno di eta', nel limite di 4 unita' e purche' non venga superato il contingente massimo dei componenti di tale commissione medica superiore di cui al successivo art. 110". Alla fine del terzo comma del medesimo art. 109 sono aggiunte le seguenti parole: "e non e' incompatibile con lo svolgimento di eventuale altra attivita' prevista dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale".