Art. 23. Procedura speciale per la perdita, sospensione o riduzione della pensione o dell'assegno Al primo comma dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dopo le parole "Nei casi previsti dall'art. 81" sono aggiunte le seguenti parole "salvo quello indicato nel nono comma del presente articolo". Dopo l'ottavo comma dello stesso art. 112 sono aggiunti i seguenti commi: "Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano quando, secondo l'ipotesi prevista dall'art. 81, primo comma, lettera e), venga meno nel titolare del trattamento pensionistico il requisito delle condizioni economiche richieste dall'art. 70 e successive modificazioni. In tale ipotesi il provvedimento di conferimento del trattamento puo' essere in ogni tempo revocato, con l'ordinaria procedura amministrativa, da parte della stessa autorita' che l'ha emanato. I titolari del trattamento di cui al precedente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio dal quale e' stato emesso il relativo provvedimento, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine per la denuncia ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), il venir meno del requisito delle condizioni economiche richiesto per fruire del trattamento stesso. Qualora il pensionato effettui la comunicazione entro il predetto termine di tre mesi, la soppressione del trattamento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Negli altri casi, la soppressione ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito, salvo che la revoca sia disposta in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato, nel qual caso, la revoca stessa ha effetto dal giorno della liquidazione". All'ottavo comma dell'art. 112 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dopo le parole "di cui al precedente art. 70" sono aggiunte le seguenti parole: "e successive modificazioni".