Art. 23. 
Procedura speciale per la  perdita,  sospensione  o  riduzione  della
                       pensione o dell'assegno 
 
  Al primo comma dell'art.  112  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 dicembre  1978,  n.  915,  dopo  le  parole  "Nei  casi
previsti dall'art. 81" sono aggiunte le seguenti parole "salvo quello
indicato nel nono comma del presente articolo". 
  Dopo l'ottavo comma dello stesso art. 112 sono aggiunti i  seguenti
commi: 
  "Le disposizioni di  cui  ai  precedenti  commi  non  si  applicano
quando, secondo l'ipotesi prevista dall'art. 81, primo comma, lettera
e),  venga  meno  nel  titolare  del  trattamento  pensionistico   il
requisito  delle  condizioni  economiche  richieste  dall'art.  70  e
successive  modificazioni.  In  tale  ipotesi  il  provvedimento   di
conferimento del trattamento puo' essere in ogni tempo revocato,  con
l'ordinaria procedura amministrativa, da parte della stessa autorita'
che l'ha emanato. 
  I titolari  del  trattamento  di  cui  al  precedente  comma  hanno
l'obbligo di comunicare all'ufficio dal  quale  e'  stato  emesso  il
relativo provvedimento, entro tre mesi dalla  data  di  scadenza  del
termine per la  denuncia  ai  fini  dell'imposta  sui  redditi  delle
persone fisiche (IRPEF), il venir meno del requisito delle condizioni
economiche richiesto per fruire del trattamento stesso. 
  Qualora il pensionato effettui la comunicazione entro  il  predetto
termine di tre mesi, la soppressione del trattamento ha  effetto  dal
primo giorno del mese successivo a quello  di  scadenza  del  termine
stesso. Negli altri casi, la soppressione ha effetto dal primo giorno
dell'anno successivo a quello in cui si sono  superati  i  limiti  di
reddito, salvo che la revoca sia disposta in seguito all'accertamento
di fatto doloso dell'interessato, nel qual caso, la revoca stessa  ha
effetto dal giorno della liquidazione". 
  All'ottavo  comma  dell'art.  112  del   suindicato   decreto   del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dopo le  parole
"di cui al precedente art. 70" sono aggiunte le seguenti  parole:  "e
successive modificazioni".