Art. 24. 
              Ricorso gerarchico al Ministro del tesoro 
 
  L'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 23  dicembre
1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: 
  "Contro i provvedimenti di liquidazione o di diniego di trattamento
pensionistico di guerra, emessi dal direttore generale delle pensioni
di guerra o dalle direzioni provinciali del tesoro, e' sempre ammesso
il ricorso gerarchico  al  Ministro  del  tesoro,  con  salvezza  del
termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione. 
  Il ricorso, esente da spese di bollo,  deve  essere  presentato  al
Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni  di  guerra.
Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita  a
mezzo del servizio postale, il termine prescrizionale  decorre  dalla
data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento. La  Direzione
generale delle pensioni di guerra  da'  notizia  al  ricorrente,  non
appena pervenuto il ricorso, del numero di  protocollo  assegnato  al
ricorso stesso e della data in cui esso e' pervenuto. 
  Il  ricorso  non  sospende  la   esecutivita'   del   provvedimento
impugnato. 
  E' in facolta' del ricorrente produrre, durante  l'istruttoria  del
ricorso, memorie o documenti a sostegno delle proprie pretese. 
  I ricorsi di cui al presente articolo  sono  definiti,  sulla  base
delle risultanze degli  atti,  della  documentazione  esibita  e  dei
motivi di diritto e di fatto addotti  dall'interessato,  con  decreto
del Ministro del tesoro, sentito il comitato  di  liquidazione  delle
pensioni di guerra costituito in una  o  piu'  sezioni  speciali,  al
quale l'amministrazione rimette  gli  atti  con  apposita  relazione,
dandone comunicazione all'interessato. 
  In sede di definizione del ricorso  il  Ministro  del  tesoro  puo'
pronunciarsi, su espressa richiesta dell'interessato, anche in ordine
a questioni che non  hanno  formato  oggetto  di  esame  in  sede  di
emissione del provvedimento impugnato. 
  I ricorsi di cui al presente articolo devono essere definiti  entro
e  non  oltre  il  termine  di  due  anni  dalla  relativa  data   di
presentazione. 
  Il  ricorso  gerarchico  ha  funzione  alternativa  rispetto   alla
proposizione del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti".