Art. 25. 
                    Ricorso alla Corte dei conti 
 
  L'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 23  dicembre
1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: 
  "Contro i provvedimenti in materia di pensioni di guerra e' sempre:
ammesso il ricorso alla Corte dei conti;  con  salvezza  del  termine
quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente  dalla
notifica  del  provvedimento  stesso.   Qualora   la   notifica   del
provvedimento impugnato sia  stata  eseguita  a  mezzo  del  servizio
postale, tale  termine  decorre  dalla  data  di  consegna  dell'atto
risultante dall'avviso di ricevimento. 
  La  riscossione  dell'indennita'  una  volta  tanto   non   implica
decadenza dal ricorso alla Corte dei conti. 
  Il ricorso, provvisto della sottoscrizione del ricorrente, o di  un
suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato
dal sindaco, dal segretario comunale o  da  loro  delegati  o  da  un
notaio  o  dal  dirigente  locale   delle   rispettive   associazioni
assistenziali erette in enti morali, e' esente da spese di  bollo  e,
nel termine di cui al primo comma del presente articolo, deve  essere
depositato alla segreteria della Corte dei conti o a  questa  spedito
mediante  raccomandata.  In  questo  secondo  caso,  della  data   di
spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e,  qualora
questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. 
  Nel caso di  decesso  del  ricorrente,  il  ricorso  potra'  essere
proseguito dagli eredi o anche da uno di  essi,  nelle  stesse  forme
consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega
in calce o a margine per l'avvocato difensore. 
  L'atto di prosecuzione  deve  essere  depositato  nella  segreteria
della Corte dei  conti  nel  termine  perentorio  di  un  anno  dalla
conoscenza  legale  dell'evento   interruttivo   acquisita   mediante
dichiarazione, notificazione o certificazione; altrimenti il processo
si estingue. 
  Per la prosecuzione  del  ricorso  da  parte  degli  eredi  non  si
applicano  le  norme  della  legge  tributaria   sulle   successioni,
approvata con decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 637, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  Per l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora  nominato  il
legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il  ricorso  e'
validamente sottoscritto dal coniuge o da un figlio maggiorenne o, in
loro mancanza, da uno  dei  genitori,  ovvero  da  chi  ne  abbia  la
custodia o comunque l'assista. La persona che validamente sottoscrive
il ricorso ai sensi della presente disposizione puo'  anche  nominare
l'avvocato difensore, sia con procura notarile,  sia  con  delega  in
calce allo stesso ricorso. 
  La proposizione del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti in
pendenza di ricorso gerarchico vale rinuncia  a  quest'ultimo,  salvo
che esso sia stato deciso in tutto o in  parte  favorevolmente  prima
che l'amministrazione abbia ricevuto in comunicazione il ricorso, nel
qual caso cessa in tutto o in parte la materia del contendere. 
  Nel ricorso giurisdizionale possono  farsi  anche  deduzioni  nuove
rispetto a quelle del ricorso gerarchico".