Art. 26. 
         Competenza della Corte dei conti: sezioni ordinarie 
 
  Il secondo comma dell'art. 117 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: 
  "Il ricorso proposto contro i provvedimenti di  cui  al  precedente
comma si  considera  utilmente  presentato  rispetto  ad  entrambi  i
provvedimenti quando sia prodotto entro il  termine  quinquennale  di
prescrizione decorrente dalla piu' recente data di notificazione, ove
quest'ultima si riferisca al provvedimento negativo  di  pensione  di
guerra. Qualora,  invece,  la  su  indicata  notificazione  abbia  ad
oggetto il provvedimento negativo di pensione privilegiata ordinaria,
il ricorso e' ricevibile anche se avanzato oltre il predetto termine,
purche' la pronuncia sia avvenuta in sede di  rinvio  per  competenza
ovvero a seguito di domanda fatta dall'interessato per conseguire  il
trattamento privilegiato ordinario".