Art. 28. 
Controllo sui provvedimenti emessi dalle  direzioni  provinciali  del
                               tesoro 
 
  L'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 23  dicembre
1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: 
  "I provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del  tesoro,  a
termini del presente testo unico, sono sottoposti al riscontro  delle
ragionerie provinciali dello Stato ed al controllo  della  Corte  dei
conti. 
  I  provvedimenti  di  cui  al  primo  comma  acquistano   immediata
efficacia ai fini della corresponsione  delle  prestazioni  dovute  e
sono trasmessi alla Corte dei conti per il controllo di  legittimita'
in via successiva. 
  Sono esclusi dal riscontro e dal controllo  di  cui  al  precedente
primo comma i provvedimenti adottati in via provvisoria".