Art. 28. Controllo sui provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro L'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: "I provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro, a termini del presente testo unico, sono sottoposti al riscontro delle ragionerie provinciali dello Stato ed al controllo della Corte dei conti. I provvedimenti di cui al primo comma acquistano immediata efficacia ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute e sono trasmessi alla Corte dei conti per il controllo di legittimita' in via successiva. Sono esclusi dal riscontro e dal controllo di cui al precedente primo comma i provvedimenti adottati in via provvisoria".