Art. 29. Pagamento della pensione e degli assegni L'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: "L'ammontare annuo delle pensioni e degli assegni di cui al presente testo unico, esclusi gli assegni una tantum, l'indennita' speciale annua di cui agli articoli 25, 56 e 69 e gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, viene corrisposto agli aventi diritto con le norme stabilite dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423".