Art. 29. 
              Pagamento della pensione e degli assegni 
 
  L'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 23  dicembre
1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: 
  "L'ammontare annuo  delle  pensioni  e  degli  assegni  di  cui  al
presente testo unico, esclusi gli assegni  una  tantum,  l'indennita'
speciale annua di cui agli articoli 25, 56 e 69 e gli assegni annessi
alle decorazioni al valor militare,  viene  corrisposto  agli  aventi
diritto con le norme stabilite dall'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423".