Art. 30. Riorganizzazione e potenziamento della Direzione generale delle pensioni di guerra Per far fronte ai compiti e alle esigenze derivanti dall'attuazione del presente decreto, la dotazione organica dell'Amministrazione centrale del tesoro e' aumentata fino a 300 unita', da assegnarsi alla Direzione generale delle pensioni di guerra. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, provvede a ripartire i posti portati in aumento tra le diverse qualifiche funzionali di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione alla necessita' di funzionalita' e di operativita' dei servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra. In attesa della disciplina organica di cui all'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del tesoro puo' indire speciali concorsi per la copertura dei posti portati in aumento. Per le prove d'esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici, di cui faranno parte funzionari della Direzione generale delle pensioni di guerra, sono applicabili le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della cennata legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla base della rispondenza delle qualifiche iniziali delle soppresse carriere alle qualifiche funzionali istituite con la legge medesima. E' data facolta' al Ministro del tesoro di sostituire in parte le prove di esame di accesso alla seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale con appositi tests bilanciati, da risolvere in tempo predeterminato, o con prove pratiche attitudinali, tendenti ad accertare la maturita' e la professionalita' dei candidati con riferimento alle mansioni che i medesimi sono chiamati a svolgere. Nella prima applicazione del presente decreto potra', altresi', procedersi alla nomina, in tutto o in parte, degli idonei dei concorsi pubblici banditi successivamente al 1 gennaio 1979 per le qualifiche iniziali dei ruoli dell'Amministrazione centrale del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro sara' provveduto alla rideterminazione delle competenze delle divisioni della Direzione generale delle pensioni di guerra per adeguarle ai compiti previsti dal presente decreto. Per una piu' effettiva riduzione dei tempi nella definizione delle istanze di pensione, la Direzione generale delle pensioni di guerra sara' fornita di mezzi tecnici adeguati, ivi compreso il potenziamento del centro elettronico, di arredi tecnici, di attrezzature, anche archivistiche, ricorrendo, ove occorra, a moderne tecnologie e ad apposite ditte di servizi per l'effettuazione di operazioni di massa preliminari alle procedure amministrative. Per le medesime finalita' potranno essere conferiti incarichi di consulenza con le procedure di cui all'art. 380 del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.