Art. 30. 
               Riorganizzazione e potenziamento della 
             Direzione generale delle pensioni di guerra 
 
  Per far fronte ai compiti e alle esigenze derivanti dall'attuazione
del presente  decreto,  la  dotazione  organica  dell'Amministrazione
centrale del tesoro e' aumentata fino a  300  unita',  da  assegnarsi
alla Direzione generale delle pensioni di guerra. 
  Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, provvede a ripartire i
posti portati in aumento tra le diverse qualifiche funzionali di  cui
all'art. 2 della legge 11 luglio 1980,  n.  312,  in  relazione  alla
necessita' di funzionalita'  e  di  operativita'  dei  servizi  della
Direzione generale delle pensioni di guerra. 
  In attesa della disciplina organica di cui all'art. 7  della  legge
11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del tesoro puo'  indire  speciali
concorsi per la copertura dei posti portati in aumento. 
  Per le prove d'esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione
delle commissioni esaminatrici, di cui faranno parte funzionari della
Direzione generale delle pensioni  di  guerra,  sono  applicabili  le
norme vigenti anteriormente alla data  di  entrata  in  vigore  della
cennata legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla  base  della  rispondenza
delle qualifiche iniziali delle soppresse  carriere  alle  qualifiche
funzionali istituite con la legge medesima. 
  E' data facolta' al Ministro del tesoro di sostituire in  parte  le
prove di esame di  accesso  alla  seconda,  terza,  quarta  e  quinta
qualifica funzionale con appositi tests bilanciati, da  risolvere  in
tempo predeterminato, o con prove pratiche attitudinali, tendenti  ad
accertare la  maturita'  e  la  professionalita'  dei  candidati  con
riferimento alle mansioni che i medesimi sono chiamati a svolgere. 
  Nella prima applicazione del  presente  decreto  potra',  altresi',
procedersi alla nomina,  in  tutto  o  in  parte,  degli  idonei  dei
concorsi pubblici banditi successivamente al 1 gennaio  1979  per  le
qualifiche  iniziali  dei  ruoli  dell'Amministrazione  centrale  del
tesoro. 
  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro  sara'   provveduto   alla
rideterminazione delle competenze  delle  divisioni  della  Direzione
generale delle pensioni di guerra per adeguarle ai  compiti  previsti
dal presente decreto. 
  Per una piu' effettiva riduzione dei tempi nella definizione  delle
istanze di pensione, la Direzione generale delle pensioni  di  guerra
sara'  fornita  di  mezzi   tecnici   adeguati,   ivi   compreso   il
potenziamento  del  centro  elettronico,  di   arredi   tecnici,   di
attrezzature, anche archivistiche, ricorrendo, ove occorra, a moderne
tecnologie e ad apposite ditte  di  servizi  per  l'effettuazione  di
operazioni di massa preliminari alle procedure amministrative. Per le
medesime finalita' potranno essere conferiti incarichi di  consulenza
con le procedure di cui all'art. 380 del testo  unico  sullo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni.