Art. 31. 
                    Decorrenza dei nuovi benefici 
 
  Le nuove e maggiori misure delle pensioni e degli assegni stabilite
dal presente decreto decorrono dal 1 luglio 1981. 
  Le piu' favorevoli assegnazioni delle invalidita' alle tabelle A ed
E, previste dal presente  decreto,  sono  attribuite,  a  domanda,  a
decorrere dal 1 luglio 1981. 
  Le domande prodotte dagli invalidi per ottenere i benefici  di  cui
al comma precedente hanno valore di segnalazione. 
  La domanda di cui al settimo comma dell'art. 133  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, a decorrere dal
1 luglio 1981, ha valore di segnalazione. 
  L'adeguamento automatico di cui al precedente art. 1 ha  decorrenza
dal 1 gennaio 1982.