Art. 31. Decorrenza dei nuovi benefici Le nuove e maggiori misure delle pensioni e degli assegni stabilite dal presente decreto decorrono dal 1 luglio 1981. Le piu' favorevoli assegnazioni delle invalidita' alle tabelle A ed E, previste dal presente decreto, sono attribuite, a domanda, a decorrere dal 1 luglio 1981. Le domande prodotte dagli invalidi per ottenere i benefici di cui al comma precedente hanno valore di segnalazione. La domanda di cui al settimo comma dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, a decorrere dal 1 luglio 1981, ha valore di segnalazione. L'adeguamento automatico di cui al precedente art. 1 ha decorrenza dal 1 gennaio 1982.