Art. 32. Disposizioni sul personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti La dotazione organica cumulativa del personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli della Corte dei conti, prevista dal secondo comma dell'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' aumentata fino a duecentocinquanta unita'. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, provvedera', con proprio decreto, a ripartire i posti portati in aumento tra le diverse qualifiche funzionali di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, tenendo conto delle esigenze di funzionamento e di operativita' dei vari uffici. Sino a quando non sara' entrata in vigore la disciplina organica di cui all'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Presidente della Corte dei conti puo' indire speciali concorsi per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal presente articolo e di quelli comunque disponibili che risultassero ancora vacanti dopo la nomina dei candidati dichiarati idonei nei concorsi pubblici precedenti. Nella prima applicazione del presente decreto, dopo la ripartizione dei posti di cui al precedente secondo comma, si procedera' all'inquadramento nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle soppresse qualifiche di segretario o di revisore principale e di coadiutore principale degli idonei ai concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Le prove di esame, lo svolgimento dei concorsi speciali e la composizione delle commissioni esaminatrici restano disciplinati dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, tenendo all'uopo conto della corrispondenza tra le qualifiche iniziali delle soppresse carriere e le qualifiche funzionali istituite con la stessa legge. I posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, secondo le modalita' previste dalla legge 30 settembre 1978, n. 583. I posti accantonati alla data del 30 giugno 1980 nella qualifica di direttore capo aggiunto di segreteria e di revisione del ruolo ordinario della carriera direttiva della Corte dei conti per effetto dell'art. 60, secondo comma n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono resi disponibili e possono essere conferiti a decorrere dal 1 luglio 1980, con l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 54 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748. Negli speciali concorsi previsti dai commi precedenti, sara' operata la riserva dei posti a favore del personale in servizio ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.