Art. 32. 
Disposizioni sul personale amministrativo e tecnico della  Corte  dei
                                conti 
 
  La dotazione organica cumulativa  del  personale  amministrativo  e
tecnico appartenente ai ruoli della Corte  dei  conti,  prevista  dal
secondo comma dell'art. 5 della legge 11  luglio  1980,  n.  312,  e'
aumentata fino a duecentocinquanta unita'. 
  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su   proposta   del
Presidente della Corte dei conti, sentite le organizzazioni sindacali
a carattere nazionale maggiormente rappresentative, provvedera',  con
proprio decreto, a ripartire  i  posti  portati  in  aumento  tra  le
diverse qualifiche funzionali di cui all'art. 2 della legge 11 luglio
1980, n. 312, tenendo conto delle  esigenze  di  funzionamento  e  di
operativita' dei vari uffici. 
  Sino a quando non sara' entrata in vigore la disciplina organica di
cui all'art. 7 della legge 11 luglio  1980,  n.  312,  il  Presidente
della Corte dei conti puo' indire speciali  concorsi  per  provvedere
alla copertura dei posti portati in aumento dal presente  articolo  e
di quelli comunque disponibili che risultassero ancora  vacanti  dopo
la nomina dei  candidati  dichiarati  idonei  nei  concorsi  pubblici
precedenti. 
  Nella prima applicazione del presente decreto, dopo la ripartizione
dei  posti  di  cui  al  precedente  secondo  comma,  si   procedera'
all'inquadramento nelle  qualifiche  funzionali  corrispondenti  alle
soppresse qualifiche di segretario o  di  revisore  principale  e  di
coadiutore principale  degli  idonei  ai  concorsi  di  passaggio  di
carriera previsti dagli articoli 21 e 27 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. 
  Le prove di esame,  lo  svolgimento  dei  concorsi  speciali  e  la
composizione  delle  commissioni  esaminatrici  restano  disciplinati
dalle disposizioni vigenti anteriormente  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge 11 luglio 1980, n.  312,  tenendo  all'uopo  conto
della corrispondenza  tra  le  qualifiche  iniziali  delle  soppresse
carriere e le qualifiche funzionali istituite con la stessa legge. 
  I posti disponibili alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto sono conferiti mediante  scrutinio  per  merito  comparativo,
secondo le modalita' previste dalla legge 30 settembre 1978, n. 583. 
  I posti accantonati alla data del 30 giugno 1980 nella qualifica di
direttore capo aggiunto  di  segreteria  e  di  revisione  del  ruolo
ordinario della carriera direttiva della Corte dei conti per  effetto
dell'art. 60, secondo comma n. 3, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono resi  disponibili  e  possono
essere conferiti a decorrere dal 1 luglio 1980, con l'osservanza  dei
criteri previsti dall'art. 54 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 748. 
  Negli  speciali  concorsi  previsti  dai  commi  precedenti,  sara'
operata la riserva dei posti a favore del personale  in  servizio  ai
sensi dell'art. 8 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 1970, n. 1077.